Attività

Clausole valutative: L.R. 12 ottobre 2016, n. 30 - Calabria

Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione Europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione

Art. 18
Clausola valutativa
1. Decorsi due anni dall’entrata in vigore della presente legge, e successivamente con cadenza biennale, la Giunta regionale e la commissione consiliare competente in materia di affari europei, per le parti di rispettiva competenza, presentano al Consiglio regionale una relazione sull’attuazione della legge.