Attività

Clausole valutative: L.R. 2 novembre 2016, n. 21 - Piemonte

Disposizioni per favorire la costituzione delle associazioni fondiarie e la valorizzazione dei terreni agricoli e forestali

Art. 11
Clausola valutativa
1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio delle modalità di attuazione della legge e dei risultati ottenuti, attraverso l'associazionismo fondiario, in termini di contributo al rilancio delle attività agro-silvo-pastorali, al contrasto all'abbandono delle terre coltivabili e al frazionamento fondiario, nonché al miglioramento dei fondi e delle opportunità produttive e occupazionali.
2. Per le finalità di cui al comma 1 , la Giunta regionale presenta alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, decorso un anno dall'entrata in vigore della legge e successivamente con periodicità biennale, una relazione che fornisce in particolare le seguenti informazioni:
a) un quadro dell'andamento della consistenza ed evoluzione del recupero produttivo dei terreni incolti o abbandonati in Piemonte;
b) il numero, le superfici e le attività svolte dalle associazioni fondiarie operanti e iscritte nel registro regionale delle persone giuridiche private;
c) le modalità ed i criteri per l'assegnazione o la revoca dei terreni incolti o abbandonati, con il numero, le cause e le tipologie di assegnazioni e di revoche effettuate;
d) una descrizione delle azioni informative fornite dai comuni ai sensi dell' articolo 8;
e) una descrizione dello stato di attuazione della legge e delle eventuali criticità.
3. Nelle relazioni è inserita un'apposita sezione riguardante i finanziamenti regionali di cui all' articolo 10 , con particolare riferimento a:
a) i criteri di ammissione ai contributi, il tipo e il numero delle domande ammesse e l'entità del contributo erogato;
b) un prospetto del numero e della tipologia dei finanziamenti erogati nel complesso e l'indicazione analitica del numero e dell'ammontare di quelli erogati ai sensi dell'articolo 10 , commi 1, lettere a) e b), 2 e 3.
4. Le relazioni successive alla prima documentano inoltre gli effetti delle politiche di accorpamento gestionale dei terreni agricoli fornendo, in particolare, le seguenti informazioni:
a) il contributo dato dagli strumenti e dalle attività al perseguimento delle finalità di cui all' articolo 1 , con specifico riferimento alla tutela ambientale e paesaggistica e alla prevenzione di rischi idrogeologici ed ambientali;
b) una sintesi delle opinioni prevalenti tra gli operatori degli enti e delle categorie interessate.
5. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
6. I soggetti pubblici e privati coinvolti nell'attuazione della legge forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi 2, 3 e 4. Tali attività sono finanziate con le risorse di cui all' articolo 13 .