Attività

Clausole valutative: L.R. 16 dicembre 2016, n. 85 - Toscana

Disposizioni per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di uso razionale dell’energia. Modifiche alle leggi regionali 39/2005 , 87/2009 e 22/2015

Art. 25
Clausola valutativa
1. Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente una relazione contenente le informazioni utili a monitorare il processo di implementazione della politica pubblica con particolare riferimento a:
a) i dati su base provinciale relativi al costo medio del bollino, il numero di impianti censiti, il numero dei controlli effettuati e le sanzioni erogate per gli anni 2015 e 2016;
b) le situazioni di maggiore criticità riscontrate su base territoriale;
c) lo stato di implementazione del sistema informativo di cui all’articolo 23 ter della l.r. 39/2005.
2. A conclusione della fase transitoria, e comunque entro il 30 giugno 2018, la Giunta regionale invia una relazione in cui sono evidenziati in particolare:
a) i dati relativi al costo del bollino, il numero di impianti censiti, il numero dei controlli effettuati e le sanzioni erogate nell’anno precedente a quello della relazione;
b) le eventuali criticità emerse in sede di attuazione rispetto agli obiettivi della presente legge.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2019, con cadenza biennale, la Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente una relazione contenente i dati aggiornati all’anno precedente in relazione alle informazioni di cui al comma 2, lettera a).