Attività

Clausole valutative: L.R. 30 dicembre 2016, n. 30 - Veneto

Collegato alla legge di stabilità regionale 2017

Art. 4
Clausola valutativa.
1. Trascorsi due anni dalla attuazione della disciplina del riordino delle funzioni amministrative non fondamentali di cui all’articolo 1, la Giunta regionale, d’intesa con le autonomie locali, procede alla valutazione dei risultati di efficacia, di efficienza, di semplificazione amministrativa nella gestione delle funzioni attribuite e degli standard qualitativi nell’erogazione dei servizi, in attuazione della presente legge e, anche sulla base delle risultanze della valutazione, alle eventuali, conseguenti iniziative di nuovo riordino.