Attività

Clausole valutative: L.R. 5 dicembre 2016, n. 25 - Piemonte

Disposizioni relative agli indirizzi per l'attuazione degli interventi per il diritto allo studio. Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2007, n.28 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa)

Art. 34
Clausola valutativa (modifica l'articolo 34 della l.r. 28/2007)
1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale dell'attuazione della legge e dei risultati da essa ottenuti nel concorrere alla rimozione degli ostacoli che si frappongono al pieno godimento del diritto allo studio, all'istruzione e all'apprendimento, nonché alla tutela del principio della libertà di scelta educativa delle famiglie e degli studenti.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale presenta annualmente, avvalendosi dell'attività della Conferenza regionale di cui all'articolo 26, alla Commissione consiliare competente e al Comitato per la Qualità della
normazione e la valutazione delle politiche, una relazione che, anche sulla base della interrelazione con le altre politiche regionali indicate all'articolo 29, comma 1, contiene risposte documentate in ordine alla realizzazione degli
interventi realizzati ed al conseguente dettaglio delle risorse impegnate nei seguenti ambiti:
a) promozione del diritto allo studio nelle singole azioni attuative previste dalla legge, con particolare riferimento alle fasce deboli della popolazione;
b) azioni concernenti il profilo dell'assistenza scolastica, con peculiare attenzione agli interventi relativi al trasporto, alla mensa ed ai servizi residenziali;
c) entità dei contributi erogati alle scuole paritarie dell'infanzia;
d) numero annuale e importo complessivo dei benefici economici concessi agli studenti per la valorizzazione delle eccellenze e del merito e per le attribuzioni di borse ed assegni di studio;
e) entità dei contributi assegnati per gli interventi di edilizia scolastica e lo stato di attuazione degli stessi;
f) interventi realizzati nelle scuole ubicate in aree territorialmente disagiate, di cui all'articolo 19.
3. Per gli ambiti di cui alle lettere a) e b) del comma 2, la relazione indica il dettaglio delle azioni realizzate dagli enti locali a fronte delle risorse trasferite.
4. Le relazioni successive alla prima documentano inoltre gli effetti degli strumenti e delle azioni previste dalla legge per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1.
5. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
6. I soggetti pubblici e privati coinvolti nell'attuazione della legge forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi 2 e 4. Tali attività, se necessario, sono finanziate con le risorse di cui all'articolo 37.