Attività

Clausole valutative: L.R. 7 febbraio 2017, n. 3 - Marche

Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico e della dipendenza da nuove tecnologie e social network

Art. 17
Clausola valutativa
1. La Giunta regionale, anche avvalendosi dei dati e delle informazioni prodotte dall'Osservatorio regionale di
cui al comma 3 dell'articolo 1, trasmette al Consiglio-Assemblea legislativa regionale con cadenza annuale, a
partire dall'anno 2017, unitamente alla proposta di Piano regionale integrato indicato all'articolo 9, una
relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della legge, contenente in forma sintetica, almeno le seguenti
informazioni:
a) la realizzazione degli obiettivi previsti nel piano regionale integrato di cui all'articolo 9, i risultati conseguiti,
le risorse erogate ed i relativi destinatari;
b) gli effetti delle politiche realizzate sulla diffusione delle sale di cui all'articolo 3 nel territorio regionale
anche rispetto alla situazione preesistente e ad altre realtà confrontabili;
c) il grado di diffusione del marchio “No Slot” e le eventuali forme di premialità attivate a favore dei soggetti
che lo espongono.
2. I risultati delle valutazioni effettuate sono pubblicati nel portale dell'Osservatorio regionale di cui al comma
3 dell'articolo 1.