Attività

Clausole valutative: L.R. 7 febbraio 2017, n. 1 - Lombardia

Disciplina degli interventi regionali in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo

Art. 6
Clausola valutativa
1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti nel prevenire e
contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo nelle sue diverse manifestazioni. A questo scopo, la Giunta
regionale trasmette al Consiglio una relazione annuale che descrive e documenta:
a) gli interventi realizzati, specificandone tempi, obiettivi e grado di raggiungimento degli stessi, distribuzione
territoriale, soggetti coinvolti e relative caratteristiche;
b) in che misura la Regione ha finanziato i singoli interventi e in che modo tali risorse risultano distribuite sul
territorio regionale e fra i soggetti coinvolti;
c) gli eventuali punti di forza e di debolezza che si sono riscontrati nel corso dell'attuazione degli interventi.
2. La Giunta Regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla
presente legge.