Attività

Clausole valutative: L.R. 7 febbraio 2017, n. 1 - Piemonte

Revisione della disciplina regionale in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina delle attività di volo in zone di montagna. Modifiche della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2

Art. 51.
Clausola valutativa (modifica l'articolo 51 della l.r. 2/2009)
1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di sicurezza delle aree sciabili e di sviluppo montano, della pratica non agonistica degli
sport invernali ed estivi, della disciplina e delle attività di volo in zone di montagna, nonché della riqualificazione e del potenziamento del patrimonio impiantistico e dell'offerta turistica.
2. A tal fine la Giunta regionale, trascorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e con periodicità biennale, presenta alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la
valutazione delle politiche, una relazione che contiene almeno le seguenti informazioni:
a) quali finalità della presente legge sono state programmate o perseguite con le forme previste dall'articolo 3;
b) una descrizione dettagliata delle modalità operative delle attività della Commissione tecnico-consultiva per la classificazione delle piste di cui all'articolo 11;
c) la tipologia e le caratteristiche dei beneficiari e degli interventi per l'informazione previsti dall'articolo 34;
d) il numero complessivo delle iniziative agevolate riconducibili alle categorie di cui all'articolo 40, il tipo di ciascuna iniziativa e la sua entità finanziaria, nonché la tipologia ed il numero dei beneficiari;
e) quali criticità sono emerse nell'attuazione della presente legge, anche in riferimento ai procedimenti per l'imposizione della servitù di area sciabile e di sviluppo montano.
3. Nelle relazioni, anche sulla base delle informazioni fornite dalle unioni montane e dai comuni, è inserita una apposita sezione riguardante le attività di volo in zone di montagna di cui all'articolo 28 bis, che contiene in
particolare:
a) i casi e le motivazioni del rilascio delle deroghe previste dal comma 2;
b) il numero di convenzioni stipulate ai sensi del comma 5, con una sintesi dei contenuti specifici;
c) le valutazioni e le eventuali iniziative intraprese a seguito della comunicazione delle risultanze del piano di monitoraggio di cui al comma 6, lettera e);
d) i casi di ammissione in deroga previsti dal comma 9 al divieto di eliski.
4. Ogni quadriennio, la relazione documenta inoltre le ricadute sul sistema economico montano delle iniziative attivate in tale periodo e fornisce in particolare le seguenti informazioni:
a) il contributo dato dalle iniziative agevolate al perseguimento delle finalità e degli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2;
b) l'evoluzione dell'economia montana attribuibile all'attuazione delle iniziative, nel loro complesso e singolarmente per quelle di maggiore rilevanza;
c) una sintesi delle opinioni prevalenti tra gli operatori del settore riguardo l'efficacia delle iniziative e del complesso di azioni adottate nel favorire il miglioramento della sicurezza delle aree sciabili e di sviluppo montano e l'evoluzione delle attività economiche nelle località montane.
5. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
6. I soggetti coinvolti nell'attuazione della legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi 2, 3 e 4. Gli eventuali oneri relativi alle attività di cui ai commi 2, 3 e 4, trovano copertura negli stanziamenti di cui all'articolo 52.