Attività

Clausole valutative: L.R. 10 marzo 2017, n. 7 - Lombardia

Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti

Art. 5
Monitoraggio e clausola valutativa
1. I comuni entro il 31 dicembre di ogni anno comunicano alla Direzione generale Territorio i dati relativi al numero di vani e locali seminterrati oggetto di recupero in applicazione della presente legge, le relative superfici e le corrispondenti destinazioni d'uso insediate.
2. Il Consiglio regionale controlla periodicamente l'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti per il
recupero dei vani e locali seminterrati esistenti.
3. A partire dal 31 dicembre 2018 e con cadenza annuale, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale un
rapporto contenente:
a) il numero complessivo e la principale distribuzione geografica degli interventi di recupero dei vani e locali
seminterrati;
b) l'indicazione delle principali caratteristiche edilizie e funzionali degli edifici interessati da questi interventi;
c) le principali esclusioni previste dai comuni ai sensi dell'articolo 4.
4. Il Comitato Paritetico di Controllo e Valutazione del Consiglio regionale e la competente commissione consiliare
possono segnalare all'assessore regionale competente specifiche esigenze informative.
5. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale rende pubblici i documenti che concludono l'esame svolto, unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.