Attività

Clausole valutative: L.R. 27 marzo 2017, n. 10 - Lombardia

Norme integrative per la valutazione della posizione economica equivalente delle famiglie - Istituzione del fattore famiglia lombardo

Art. 5
Clausola valutativa
1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati conseguiti nell'agevolare la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie
numerose, nonché nel tutelare la famiglia attraverso adeguate politiche sociali, economiche e fiscali.
2. A tal fine, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione annuale che fornisce informazioni sui
seguenti aspetti:
a) numero e caratteristiche delle famiglie coinvolte;
b) numero dei comuni che hanno accolto e applicato il provvedimento;
c) eventuali criticità emerse nel corso dell'attuazione della presente legge, comprese quelle evidenziate dai soggetti
interessati.
3. La valutazione degli effetti della presente legge deve essere promossa dalla Regione anche attraverso forme di
partecipazione dei cittadini e dei soggetti che attuano gli interventi previsti. In particolare, la Giunta deve dare atto,
nella relazione annuale di cui al comma 2, dell'attività di monitoraggio sull'attuazione del fattore famiglia lombardo
svolta dall'Osservatorio di cui all'articolo 4.
4. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale rende pubblici i documenti che concludono l'esame svolto, unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.