Attività

Clausole valutative: L.R. 11 aprile 2017, n. 3 - Umbria

Norme contro le discriminazioni e le violenze determinate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere

Art. 13
(Clausola valutativa)
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti per il
superamento delle discriminazioni e per la prevenzione e il contrasto alla violenza, motivate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.
2. Ai fini di cui al comma 1 la Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno, avvalendosi anche dell'Osservatorio di cui all'articolo 11 , trasmette all'Assemblea legislativa una relazione illustrativa sul fenomeno delle discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere nella nostra regione e sullo stato d'attuazione della presente legge. Detta relazione deve contenere altresì informazioni sui seguenti aspetti:
a) le azioni e le misure poste in essere dalla Regione per assicurare ad ogni persona, indipendentemente dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere, l'accesso ai percorsi di istruzione e formazione professionale e di inserimento al lavoro;
b) le iniziative di cui all' articolo 3 attivate dalla Regione per la formazione del personale docente delle scuole di ogni
ordine e grado;
c) gli interventi di cui all' articolo 6 realizzati dalle Aziende unità sanitarie locali e dai servizi socio-assistenziali e sociosanitari;
d) le azioni positive realizzate dalla Giunta regionale per raggiungere e garantire il riconoscimento della parità di trattamento, con particolare riferimento all'accesso da parte delle singole persone e delle famiglie ai servizi, azioni e
interventi;
e) le iniziative realizzate ai sensi dell' articolo 7 per la promozione di eventi culturali riguardanti la non discriminazione in materia di orientamento sessuale e identità di genere.
3. La Giunta regionale nella relazione di cui al comma 2 rende conto anche degli interventi realizzati ai fini dell'attuazione delle misure previste dall' articolo 9.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.