Attività

Clausole valutative: L.R. 12 aprile 2017, n. 7 - Friuli Venezia Giulia - ABROGATA

Disposizioni per il sostegno all’occupabilità dei giovani - AttivaGiovani -, per il sostegno all’assunzione con contratti di lavoro subordinato di prestatori di lavoro accessorio e misure sperimentali di accompagnamento intensivo alla ricollocazione.

Art. 15
Clausola valutativa
1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti
in termini di sostegno all'occupabilità dei giovani, all'assunzione di prestatori di lavoro accessorio e all'assunzione dei soggetti che partecipano alle sperimentazioni delle misure di accompagnamento intensivo alla ricollocazione.
2. A tal fine la Giunta regionale, trascorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio regionale una relazione che informa sullo stato di attuazione della legge, fornendo in particolare le seguenti informazioni:
a) contenuti dell'avviso relativo ai contributi per gli interventi formativi di cui al capo I della presente legge, domande presentate e interventi ammessi a finanziamento;
b) numero dei beneficiari del contributo per il sostegno alle assunzioni di cui al capo II della presente legge, distinti per tipologie di assunzione e risorse impiegate;
c) risultati occupazionali raggiunti all'esito dell'attuazione delle misure di cui al capo III della presente legge.
3. Trascorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge e con successiva cadenza triennale, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione che dia conto dell'andamento degli interventi formativi di cui al capo I, in termini di numero di interventi portati a compimento e loro contenuti, soggetti attuatori coinvolti, risorse impiegate e condizione lavorativa dei giovani che hanno beneficiato dell'intervento a un anno dalla sua conclusione.
4. Le relazioni e i relativi atti consiliari che ne concludono l'esame sono pubblicati sul sito web del Consiglio regionale.