Attività

Clausole valutative: L.R. 5 aprile 2017, n. 18 - Toscana

Agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e la valorizzazione del paesaggio in Toscana

Art. 7
Clausola valutativa
1. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, una relazione che illustra l’attuazione della presente legge contenente, tra le altre, le seguenti informazioni:
a) il numero dei soggetti accreditati ai sensi dell’articolo 3;
b) l’ammontare delle erogazioni effettuate in riferimento:
1) all’articolo 3, comma 1, lettera a), distinte per tipologia di progetto, tipologia di soggetto finanziatore e provincia;
2) all’articolo 3, comma 1, lettera b), distinte per tipologia di soggetto finanziatore e provincia.
c) le minori entrate per IRAP che ne derivano per il bilancio regionale;
d) lo stato di attuazione dei progetti finanziati.