Attività
Clausole valutative: L.R. 29 maggio 2017, n. 15 - Puglia
Art. 6
Ulteriori integrazioni alla I.r. 26/2014
1. Alla I.r. 26/2014, dopo l’articolo 4 è inserito il seguente:
“Art. 4 bis
Clausola valutativa
1. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale sull’attuazione delle presenti disposizioni e sui
risultati da essa ottenuti nel contrastare l’abbandono dei terreni agricoli, il consumo di suolo e
favorirne il recupero produttivo. A tal fine, con cadenza biennale, la Giunta regionale trasmette al
Consiglio regionale una relazione che documenta e descrive:
a) lo stato di avanzamento delle azioni previste per l’istituzione, la promozione e la gestione
della Banca della Terra di Puglia, con particolare riguardo all’andamento del censimento dei
terreni e alla promozione del loro utilizzo;
b) le dimensioni, le caratteristiche e la distribuzione territoriale delle domande e della
disponibilità dei terreni inseriti nella Banca della Terra di Puglia;
c) le eventuali criticità riscontrate nel corso dell’attuazione;
d) i principali risultati conseguiti in termini di recupero a fini produttivi dei terreni prima
abbandonati o incolti e di crescita occupazionale e imprenditoriale.
2. Le informazioni e i dati raccolti per le attività valutative previste dalle presenti disposizioni e le
conseguenti relazioni sono resi pubblici attraverso i siti istituzionali della Giunta e del Consiglio
regionale.”.
E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.
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