Attività
Clausole valutative: L.R. 2 maggio 2017, n. 9 - Puglia
Art. 30
Clausola valutativa
1. La Giunta regionale, acquisita la relazione del direttore del Dipartimento promozione della salute del benessere sociale e dello sport per tutti, entro il secondo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con cadenza biennale, riferisce al Consiglio regionale sulla sua attuazione e in particolare su:
a) effetti sulle variazioni numeriche e tipologia dei contenziosi;
b) applicazione del sistema sanzionatorio in relazione alla violazione delle disposizioni dettate.
E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.
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