Attività
Clausole valutative: L.R. 6 giugno 2017, n. 14 - Veneto
Art. 15
Clausola valutativa.
1. Entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge, e successivamente con cadenza triennale, la Giunta regionale invia alla competente commissione consiliare una relazione sullo stato di attuazione del presente Capo, indicando in particolare:
a) i programmi di rigenerazione urbana sostenibile approvati ai sensi dell’articolo 7 e gli eventuali finanziamenti del fondo regionale di cui all’articolo 10;
b) gli accordi di programma per interventi di interesse regionale approvati ai sensi dell’articolo 11;
c) gli interventi di demolizione finanziati dal fondo regionale di cui all’articolo 10;
d) il numero dei comuni che hanno previsto nel PI le misure e gli interventi finalizzati alla riqualificazione edilizia ed ambientale di cui all’articolo 5;
e) gli ambiti urbani degradati e le relative schede individuati ai sensi dell’articolo 6, suddivisi per comuni;
f) i progetti relativi agli interventi di cui agli articoli 5 e 6, suddivisi per comuni;
g) il numero dei comuni che hanno adeguato i propri strumenti urbanistici ai sensi dell’articolo 13, comma 10;
h) una stima della consistenza qualitativa e quantitativa della superficie naturale e seminaturale, con particolare riferimento a quella agricola, recuperata o ripristinata a seguito degli interventi previsti dal presente Capo;
i) i piani e i progetti di cui all’articolo 9, comma 2, lettera f), che si sono fregiati dello stemma e del logo della Regione.
E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.
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