Attività

Clausole valutative: L.R. 19 giugno 2017, n. 8 - Piemonte

Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto ai fenomeni di usura, estorsione e sovra indebitamento

Art. 13.
Clausola valutativa
1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della legge e dei risultati ottenuti dagli interventi di prevenzione, di contrasto dei fenomeni dell'usura, dell'estorsione e del sovraindebitamento, collegati anche alla criminalità organizzata di stampo mafioso presente sul territorio, nonché di supporto nei confronti delle vittime dell'usura e dell'estorsione, realizzati per favorire uno sviluppo economico e sociale libero da condizionamenti illegali.
2. Per le finalità di cui al comma 1 , la Giunta regionale, avvalendosi anche dei dati e delle informazioni disponibili per l'adempimento degli oneri informativi previsti dall' articolo 11 della legge regionale 14/2007, trascorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e con periodicità biennale, presenta alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, una relazione che contiene almeno le seguenti informazioni:
a) un quadro dell'andamento, della consistenza ed evoluzione degli interventi realizzati in contrasto ai fenomeni dell'usura, dell'estorsione e del sovraindebitamento, collegati anche alla criminalità organizzata di stampo mafioso;
b) un prospetto della dotazione finanziaria annualmente stanziata e delle risorse effettivamente utilizzate per ciascuna delle quote del Fondo di cui all' articolo 2 ;
c) una descrizione delle procedure adottate per realizzare gli interventi previsti e il numero, la tipologia e i costi di quelli previsti e di quelli realizzati;
d) il numero e la tipologia dei beneficiari degli interventi;
e) i criteri di ammissione agli indennizzi ed ai contributi previsti dall' articolo 4 , il tipo e il numero delle domande ammesse e l'entità del contributo erogato;
f) il numero, l'entità, nonché le modalità procedurali e organizzative utilizzate per l'erogazione dei contributi ai fondi speciali antiusura, di cui all' articolo 7 ;
g) quali criticità sono emerse nell'attuazione della presente legge.
3. Le relazioni successive alla prima documentano inoltre il contributo dato dagli strumenti e dagli interventi previsti dalla presente legge per il perseguimento delle finalità di cui all' articolo 1.
4. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
5. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi 2 e 3. Gli eventuali oneri relativi alle attività di cui ai commi 2 e 3, trovano copertura negli stanziamenti di cui all' articolo 15.