Attività
Clausole valutative: L.R. 6 giugno 2017, n. 19 - Marche
Art. 13
Clausola valutativa
1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, la Giunta regionale fornisce all’Assemblea legislativa regionale una relazione contenente lo stato di attuazione delle misure previste all’articolo 2 al 31 dicembre dell’anno precedente, con particolare riferimento ai dati relativi al monitoraggio dei consumi dei prodotti, distinti per tipologia di canale di distribuzione.
E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.
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