Attività

Clausole valutative: L.R. 10 luglio 2017, n. 8 - Umbria

Legislazione turistica regionale

Art. 55
Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa valuta l'attuazione della presente legge ed i risultati conseguiti in termini di valorizzazione delle risorse turistiche dell'Umbria e di qualificazione dell'offerta e dell'accoglienza turistica.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale trasmette all'Assemblea legislativa, entro il 31 luglio di ciascun anno, a partire dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, una relazione contenente:
a) le iniziative promosse e realizzate da Umbria Film Commission, con l'indicazione delle risorse stanziate ed utilizzate e successivamente quelle promosse e realizzate tramite la Fondazione di partecipazione "Umbria Film Commission", qualora costituita ai sensi del comma 4 dell'art. 57;
b) gli esiti dell'attività di vigilanza e di controllo svolta dalla Regione e dai comuni sulle strutture ricettive, le agenzie di
viaggio e turismo e le professioni turistiche.
3. Ogni tre anni, in concomitanza con la predisposizione del masterplan triennale delle attività di promozione turistica e integrata di cui all' articolo 6, la relazione di cui al comma 2 contiene altresì una descrizione delle attività promozionali messe in atto nel triennio precedente, delle risorse finanziarie stanziate e dei relativi esiti, anche in termini di ricaduta sui flussi turistici regionali.
4. Le competenti strutture dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale si raccordano per la predisposizione della relazione di cui ai commi 2 e 3, ai fini di una migliore valutazione della presente legge.
5. L'Assemblea legislativa rende pubblici i risultati dell'attività di controllo e valutazione della presente legge e ne cura la divulgazione, anche attraverso il sito internet istituzionale.
6. Tutti i soggetti interessati dalla presente legge sono tenuti a fornire le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dal presente articolo.