Attività

Clausole valutative: L.R. 13 luglio 2017, n. 28 - Puglia

Legge sulla partecipazione

Art. 17
Clausola valutativa
1. A partire dal secondo anno solare successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale trasmette alla Commissione consiliare competente, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti prodotti dalla legge.
2. La relazione deve contenere dati e informazioni in merito a:
a) numero di attività di formazione a supporto dei processi partecipativi e numero di soggetti coinvolti;
b) numero di interventi per i quali è stato realizzato un processo partecipativo ai sensi della presente legge.