Attività

Clausole valutative: L.R. 18 luglio 2017, n. 15 - Veneto

Interventi per lo sviluppo della previdenza complementare e del welfare integrato regionale del veneto

Art. 13
Clausola valutativa
1. Entro trenta mesi dall’entrata in vigore della presente legge, e successivamente con cadenza biennale, la Giunta regionale invia alla competente commissione consiliare una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, indicando in particolare:
a) le attività di informazione, formazione e assistenza qualificata dirette a favorire la diffusione della cultura previdenziale messe in atto;
b) i progetti realizzati volti alla costituzione di forme di tutela sociale da realizzare anche per il tramite del risparmio previdenziale ivi compresa l’attuazione di progetti di welfare integrato;
c) i dati sugli incentivi alle adesioni dei soggetti interessati alle forme pensionistiche e sanitarie complementari;
d) le forme di welfare collettive riconosciute e accreditate dalla Regione ai sensi dell’articolo 2;
e) le attività svolte da Veneto Welfare.