Attività

Clausole valutative: L.R. 28 luglio 2017, n. 30 - Puglia

Disciplina dell’attività di lobbying presso i decisori pubblici

Art. 12
Clausola valutativa
1. A partire dal secondo anno solare successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, entro il 30 giugno di ciascun anno, il Presidente della Giunta regionale, su proposta del responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione, trasmette al Consiglio regionale una relazione contenente in particolare dati e informazioni in merito a:
a) stato di attuazione del registro;
b) iscritti al registro per numero e tipologia di gruppi di interesse particolare rappresentati;
c) stato di attuazione dell’agenda pubblica.
2. La relazione evidenzia gli effetti prodotti, i punti di forza e le criticità, con particolare riferimento alle attività e alle funzioni di cui agli articoli 8 e 9, proponendo anche eventuali interventi modificativi della legge, finalizzati alla sua attuazione efficiente.