Attività

Clausole valutative: L.R. 1 agosto 2017, n. 40 - Abruzzo (modifiche alla L.R. 96/2000)

Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Destinazioni d'uso e contenimento dell'uso del suolo, modifiche alla L.R. 96/2000 ed ulteriori disposizioni

Art. 8
Monitoraggio e clausola valutativa
1. I Comuni entro il 31 dicembre di ogni anno comunicano alla Direzione generale Territorio i dati relativi al numero di vani e locali seminterrati oggetto di recupero in applicazione della presente legge, le relative superfici e le corrispondenti destinazioni d'uso insediate.
2. Il Consiglio regionale controlla periodicamente l'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti per il recupero dei vani e locali seminterrati esistenti.
3. A partire dal 31 dicembre 2018 e con cadenza annuale, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale un rapporto contenente:
a) il numero complessivo e la principale distribuzione geografica degli interventi di recupero dei vani e locali seminterrati;
b) il numero complessivo e la principale distribuzione geografica degli interventi di recupero dei vani e locali seminterrati destinati a nuove abitazioni, in particolare a prima casa;
c) il numero complessivo e la principale distribuzione geografica degli interventi di recupero dei vani e locali seminterrati destinati ad uso direzionale o commerciale;
d) l'indicazione delle principali caratteristiche edilizie e funzionali degli edifici interessati da questi interventi;
e) le principali esclusioni previste dai Comuni ai sensi dell'articolo 5.
4. La competente Commissione consiliare puo' segnalare all'assessore regionale competente specifiche esigenze
informative.
5. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attivita' valutative previste dalla
presente legge. Il Consiglio regionale rende pubblici i documenti che concludono l'esame svolto, unitamente alla
relazione che ne e' stata oggetto.