Attività
Clausole valutative: L.R. 17 ottobre 2017, n. 38 - Veneto
Art. 12
Clausola valutativa
1. Alla fine del primo anno di applicazione della presente legge, e successivamente ogni anno, la Giunta regionale presenta alla competente commissione consiliare una relazione in ordine al raggiungimento degli obiettivi della presente legge e indicazioni per l’aggiornamento della programmazione pluriennale.
2. A tal fine la Giunta regionale documenta quanto segue:
a) qual è stata l’adesione dei destinatari, il numero delle iscrizioni al registro di cui all’articolo 7, la diffusione sul territorio regionale degli sportelli di cui all’articolo 8;
b) in quale misura gli interventi e le risorse finanziarie previste dalla presente legge hanno contribuito alla sostenibilità economica dell’assistenza domiciliare e al miglioramento dell’offerta di cura proposta.
E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.
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