Attività
Clausole valutative: L.R. 20 ottobre 2017, n. 34 - Friuli Venezia Giulia
Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare
Art. 32
Clausola valutativa
1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge in relazione alle finalità indicate nell'articolo 2.
2. A tal fine, la Giunta regionale, la prima volta entro l'anno 2019 e successivamente con cadenza triennale, anche sulla base degli esiti dell'attività di monitoraggio svolta dal Tavolo permanente per l'economia circolare di cui all'articolo 4, comma 5, presenta al Consiglio regionale una relazione che contenga l'indicazione:
a) degli interventi attuati per ridurre la produzione di rifiuti, limitare gli sprechi di prodotti alimentari e farmaceutici, aumentare la raccolta differenziata, il recupero di materia tramite idoneo trattamento, il recupero energetico dei rifiuti non valorizzabili come materia e la minimizzazione dello smaltimento in discarica;
b) delle azioni di coordinamento degli interventi attuate dai soggetti pubblici e privati coinvolti nella stessa;
c) dei dati qualitativi e quantitativi dell'andamento della gestione integrata dei rifiuti così come attuata dall'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti - AUSIR;
d) dei dati quantitativi delle eccedenze alimentari e farmaceutiche raccolte e redistribuite.
3. Le relazioni previste al comma 2 sono rese pubbliche, insieme ai documenti consiliari che ne concludono l'esame, mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale del Consiglio regionale.
E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.
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