Attività

Clausole valutative: L.R. 9 ottobre 2017, n. 30 - Campania

Interventi di lotta al tabagismo per la tutela della salute

Art. 8
Clausola valutativa
1. La Giunta Regionale trasmette, con cadenza biennale, alla Commissione consiliare competente in materia una relazione contenente lo stato attuativo della legge e i risultati da essa ottenuti, con le seguenti indicazioni:
a) il dettaglio degli interventi realizzati, indicando, in particolare, quelli della Regione, delle ASL, degli enti locali e degli altri soggetti pubblici o privati, gli accordi definiti per l’attuazione degli stessi, il numero ed i contenuti delle iniziative informative o formative e il grado di diffusione delle stesse sul territorio, i soggetti coinvolti nell’attuazione nonché i beneficiari e il livello di partecipazione raggiunto;
b) le criticità o le difficoltà operative riscontrate nel corso dell’attuazione e le eventuali soluzioni adottate per farvi fronte.
2. La Giunta regionale rende accessibili, anche sul proprio sito istituzionale, i dati e le informazioni raccolti per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale pubblica sul proprio sito istituzionale i documenti che concludono l’esame svolto, unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.