Attività
Clausole valutative: L.R. 13 novembre 2017, n. 32 - Marche
Art. 9
Clausola valutativa
1. La Giunta regionale, a partire dal secondo anno dall’entrata in vigore di questa legge, presenta annualmente all’Assemblea legislativa regionale una relazione dalla quale emergano lo stato di attuazione della legge e i risultati degli interventi per il contrasto allo spreco alimentare e non alimentare. A tal fine, con riferimento alle attività previste all’articolo 2 e agli interventi disciplinati dall’articolo 5, la relazione contiene risposte documentate ai seguenti quesiti:
a) quali attività sono state poste in essere dalla Regione in riferimento a quanto previsto all’articolo 2;
b) quali attività di recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari e di formazione sono state realizzate e quali esiti hanno prodotto;
c) in quale misura le iniziative realizzate hanno soddisfatto il fabbisogno;
d) quali iniziative previste nel programma annuale degli interventi sono state realizzate, qual è stato il loro grado di diffusione sul territorio e il livello di partecipazione raggiunto;
e) qual è stato il contributo dei soggetti attuatori nella realizzazione degli interventi;
f) quali criticità sono state riscontrate nella fase di attuazione, quali sono state le soluzioni approntate per farvi fronte e l’entità degli oneri finanziari connessi all’attuazione degli interventi.
E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.
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