Attività
Clausole valutative: L.R. 14 novembre 2017, n. 16 - Umbria
Art. 10
Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa controlla l'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti nella promozione delle attività di donazione e distribuzione a fini di solidarietà sociale di prodotti alimentari, non alimentari e farmaceutici. A tal fine la Giunta regionale, a partire dall'anno 2019 e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta all'Assemblea legislativa una relazione che documenta e descrive:
a) le azioni intraprese e i contributi erogati per favorire e promuovere la costituzione delle reti operative di cui all' articolo 4 comma 1 , nonché l'esito dell'attività delle stesse in termini di:
1) donazione delle eccedenze alimentari;
2) riutilizzo e donazione di prodotti farmaceutici;
3) distribuzione di articoli, prodotti e oggetti di cui all' articolo 4, comma 3 ;
b) le azioni intraprese per favorire e promuovere l'insediamento dei centri di riuso di cui all' articolo 1, comma 1, lettera e);
c) le azioni intraprese per attività di ricerca, informazione e sensibilizzazione sulle materie oggetto della presente legge;
d) i progetti finanziati ai sensi dell' articolo 7 ed i risultati conseguiti dai medesimi;
e) i criteri e le modalità per l'applicazione da parte dei Comuni del coefficiente di riduzione della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti, nonché i risultati ottenuti nei Comuni ove la riduzione è stata applicata.
2. I dati e i documenti prodotti per le finalità di cui al presente articolo sono presi a riferimento per la redazione del Piano regionale delle attività di donazione e distribuzione a fini di solidarietà sociale di cui all' articolo 2 .
3. Le competenti strutture dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale si raccordano fra loro per la predisposizione della relazione di cui al comma 1 e per una migliore valutazione della presente legge.
E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.
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