Attività

Clausole valutative: L.R. 24 novembre 2017, n. 25 - Lombardia

Disposizioni per la tutela delle persone sottoposte a provvedimento dell'Autorità giudiziaria

Art. 11
Clausola valutativa
1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti nel tutelare le persone sottoposte a provvedimento dell'Autorità giudiziaria e favorirne il recupero e il reinserimento sociale. A questo scopo, con cadenza biennale, la Giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione che descrive e documenta:
a) lo stato e gli indici di affollamento delle strutture penitenziarie lombarde, le caratteristiche socio demografiche e giuridiche delle persone sottoposte a provvedimento dell'Autorità giudiziaria, distinguendo tra soggetti in esecuzione interna ed esterna;
b) il grado di applicazione di misure alternative alla detenzione rispetto ai casi ammissibili presenti, le tipologie applicate e il numero delle richieste presentate;
c) le azioni e gli interventi attuati specificando, per ciascun ambito e territorio di intervento, gli obiettivi, le risorse stanziate e utilizzate, i soggetti coinvolti, i destinatari raggiunti e le loro caratteristiche, nonché i risultati ottenuti;
d) lo stato di attuazione e gli esiti dei piani territoriali;
e) le iniziative intraprese per favorire l'interoperabilità dei sistemi informatici e la raccolta di informazioni sui percorsi individuali delle persone sottoposte a provvedimento dell'Autorità giudiziaria e i relativi esiti;
f) le eventuali criticità verificatesi e le soluzioni messe in atto per farvi fronte.
2. Le relazioni del tavolo tecnico, previste all'articolo 10, comma 3, sono parte integrante della relazione al Consiglio.
3. Il Comitato paritetico di controllo e valutazione del Consiglio regionale e la competente commissione consiliare possono segnalare all'assessore regionale competente specifiche esigenze informative.
4. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale rende pubblici i documenti che concludono l'esame svolto, unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.