Attività

Clausole valutative: L.R. 3 novembre 2017, n. 39 - Veneto

Norme in materia di edilizia residenziale e pubblica

Art. 52
Clausola valutativa.
1. Il Consiglio regionale controlla l’attuazione della presente legge e valuta i risultati progressivamente ottenuti per soddisfare il fabbisogno primario e ridurre il disagio abitativo della popolazione del Veneto.
2. Entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza triennale, la Giunta regionale invia alla competente commissione consiliare una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, indicando in particolare:
a) il monitoraggio del fabbisogno, della attuazione degli interventi programmati e della spesa di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f);
b) l’attivazione di azioni di promozione dell’accesso al mercato della locazione dei nuclei familiari meno abbienti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i);
c) le autorizzazioni alla vendita degli alloggi e delle relative pertinenze di edilizia residenziale pubblica rilasciate ai comuni e alle ATER di cui all’articolo 2, comma 1, lettera j);
d) lo stato di attuazione degli strumenti di programmazione e pianificazione di cui all’articolo 4;
e) l’analisi sulla situazione abitativa quale emerge dai dati pubblicati dall’Osservatorio regionale sulla casa di cui all’articolo 5;
f) lo stato di attuazione dell’aggregazione dei servizi di cui all’articolo 20;
g) gli effetti dell’applicazione della presente legge per quanto riguarda le decadenze, i canoni di locazione e l’utilizzo del fondo di solidarietà.
3. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale pubblicano, sui propri siti web istituzionali, i dati e i documenti adottati in relazione alle attività valutative previste dalla presente legge.