Attività
Clausole valutative: L.R. 1 dicembre 2017, n. 23 - Emilia Romagna
Art. 7
Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti nel contrastare i fenomeni di rarefazione del sistema distributivo e dei servizi. A tal fine la Giunta, con cadenza triennale, presenta alla Commissione assembleare competente una relazione che fornisca informazioni su:
a) andamento e localizzazione della rete distributiva nei Comuni di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale n. 14 del 1999, con particolare riguardo agli esercizi commerciali polifunzionali, distinguendo fra nuove aperture e trasformazioni di attività esistenti, loro permanenza e capillarità sul territorio;
b) tipologia dell'offerta commerciale e dei servizi erogati in convenzione dagli esercizi commerciali polifunzionali, unitamente alle caratteristiche dei fruitori;
c) ammontare dei contributi concessi, tipologia dei progetti ammessi a contributo e descrizione delle agevolazioni di cui agli articoli 11 bis e 11 ter della legge regionale n. 41 del 1997;
d) eventuali criticità emerse nel corso dell'attuazione della legge.
2. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente
legge.
E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.
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