Attività

Clausole valutative: L.R. 1 dicembre 2017, n. 40 - Friuli Venezia Giulia

Disposizioni volte a sostenere percorsi scolastici atti a promuovere azioni di supporto nel caso di scomparsa di minori

Art. 9
Clausola valutativa
1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta l'efficacia delle politiche poste in essere nel favorire la prevenzione e il contrasto del fenomeno. A tal fine:
a) decorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione che dà conto del processo d'attuazione della legge stessa;
b) per ogni triennio di applicazione della presente legge, la Giunta presenta al Consiglio un rapporto sui risultati conseguiti, che illustra lo stato di attuazione degli interventi previsti nella legge stessa e i dati della dimensione del fenomeno in regione.
2. La relazione e i rapporti sono pubblicati sul sito web del Consiglio regionale assieme agli eventuali atti consiliari che ne concludono l'esame.