Attività

Clausole valutative: L.R. 20 dicembre 2017, n. 60 - Puglia

Disposizioni in materia di clownterapia

Art. 6
Clausola valutativa
1. Ogni anno la Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale in merito alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge e in particolare sulle principali attività svolte sul territorio regionale, indicando le associazioni che sono state coinvolte nei progetti presso le strutture sanitarie e le relative risorse assegnate.