Attività

Clausole valutative: L.R. 27 dicembre 2017, n. 25 - Emilia Romagna

Disposizioni collegate alla Legge Regionale di Stabilità per il 2018

Art. 30
Inserimento dell'articolo 16 bis e dell'articolo 25 bis della legge regionale n. 32 del 1988.
Nel Titolo II, dopo l'articolo 25 della legge regionale n. 32 del 1988 è aggiunto il seguente:
Art. 25 bis
Clausola valutativa del Titolo II
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza biennale, la Giunta presenta alla commissione assembleare competente una relazione sull'attuazione della legge che fornisca, per le diverse categorie di soggetti coinvolti, informazioni su:
a) numero, localizzazione ed esiti delle attività di ricerca e di coltivazione;
b) attività di concessione, anche in riferimento a cessioni ed alle eventuali procedure di decadenza, revoca e sanzione;
c) diritti dell'articolo 16;
d) iniziative realizzate ai sensi dell'articolo 16 bis.
2. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per predisporre la documentazione necessaria allo svolgimento delle funzioni valutative del comma 1.".