Attività

Clausole valutative: L.R. 28 dicembre 2017, n. 40 - Lombardia

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dei territori montani interessati da impianti di risalita e dalle infrastrutture connesse e funzionali al relativo servizio

Art. 5
Clausola valutativa
1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti nella promozione e sviluppo del territorio montano interessato da impianti di risalita e dalle infrastrutture connesse e funzionali al relativo servizio. A tale scopo, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione biennale che documenta e descrive:
a) i risultati dell'analisi economico-finanziaria di cui all'articolo 1 e i relativi sviluppi;
b) l'attuazione dei patti territoriali di cui all'articolo 2 e il numero di enti locali o soggetti pubblici coinvolti;
c) l'attuazione delle misure previste all'articolo 3, il numero di società pubbliche costituite, le caratteristiche degli interventi di sviluppo e investimento realizzati e gli strumenti attivati;
d) i risultati economici ottenuti;
e) le eventuali criticità e i punti di forza riscontrati nel corso dell'attuazione.
2. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale rende pubblici i documenti che concludono l'esame svolto, unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.