Attività
Clausole valutative: L.R. 10 gennaio 2018, n. 1 - Piemonte
Art. 36.
Clausola valutativa
1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della legge e dei risultati ottenuti in termini di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e di organizzazione della gestione dei rifiuti speciali, di riduzione della produzione del rifiuto di minimizzazione del quantitativo di rifiuto urbano non inviato al riciclaggio.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, avvalendosi anche dei dati dell'osservatorio regionale dei rifiuti di cui all' articolo 9 della l.r. 7/2012, trascorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e con periodicità biennale, presenta alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, una relazione che contiene almeno le seguenti informazioni:
a) le eventuali modifiche della dimensione delle aree territoriali omogenee di cui all'articolo 9, comma 3;
b) le fasi di istituzione, le modalità di funzionamento e le attività principali della conferenza d'ambito di cui all'articolo 10;
c) l'applicazione delle sanzioni in materia di produzione dei rifiuti di cui all'articolo 18;
d) lo stato di attuazione del capo V, i casi di applicazione e il gettito del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti e delle relative sanzioni;
e) gli eventuali casi di trattamento, sia in entrata che in uscita dal territorio regionale, dei rifiuti urbani indifferenziati e dei rifiuti speciali derivanti esclusivamente dal trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati.
3. Le relazioni successive alla prima informano, inoltre, sulla evoluzione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e del sistema sanzionatorio, allo scopo di valutare il perseguimento degli obiettivi e delle finalità di cui all'articolo 2, anche con riguardo al principio comunitario che indirizza le scelte strategiche verso un'economia circolare.
4. Il Consiglio regionale, tenuto conto delle relazioni presentate e degli eventuali documenti di analisi, formula direttive e indirizzi per l'ulteriore attività di competenza della Giunta regionale.
5. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
6. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi 2 e 3. Gli eventuali oneri relativi alle attività di cui ai commi 2 e 3, trovano copertura negli stanziamenti di cui all'articolo 38.
E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.
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