Attività

Clausole valutative: L.R. 25 gennaio 2018, n. 6 - Lombardia

Promozione e valorizzazione del termalismo lombardo

Art. 15
Clausola valutativa
1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati conseguiti dalle azioni messe in atto per promuovere e valorizzare il termalismo lombardo.
2. A tal fine la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale con cadenza biennale una relazione che documenta e descrive:
a) l'offerta termale degli stabilimenti autorizzati sul territorio regionale;
b) gli esiti di studi, ricerche e sperimentazioni promossi;
c) le azioni di prevenzione, formazione e aggiornamento professionale realizzate;
d) le iniziative di promozione del turismo termale sostenute;
e) le forme e gli strumenti di agevolazione fiscale utilizzati;
f) le eventuali sanzioni amministrative applicate.
3. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste alla presente legge. Il Consiglio regionale rende pubblici i documenti che concludono l'esame svolto, unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.