Attività

Clausole valutative: L.R. 25 gennaio 2018, n. 8 - Lombardia

Misure di sostegno a favore delle emittenti radiotelevisive locali

Art. 7
Clausola valutativa
1. Il Consiglio regionale valuta i risultati e l'efficacia degli interventi disciplinati dalla presente legge per sostenere le emittenti radiotelevisive locali e preservare il pluralismo, la libertà, l'indipendenza e la completezza dell'informazione in Lombardia. A tal fine, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione biennale che documenta e descrive: gli interventi realizzati in attuazione della presente legge, specificandone le modalità attuative, le risorse impiegate, i soggetti coinvolti nell'attuazione e i beneficiari raggiunti; i risultati degli interventi realizzati in riferimento alle finalità di cui all'articolo 2.
2. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Per consentire la raccolta e l'elaborazione delle informazioni necessarie alla relazione di cui al comma 1, i beneficiari degli interventi di sostegno previsti agli articoli 3 e 5 sono tenuti a fornire alla Giunta regionale informazioni dettagliate sull'utilizzo delle risorse ricevute ai sensi della presente legge.
3. Il Consiglio regionale rende pubblici i documenti che concludono l'esame svolto unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.