Attività

Clausole valutative: L.R. 14 febbraio 2018, n. 1 - Umbria

Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro

Art. 47
Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa e la Giunta regionale, secondo le rispettive competenze, valutano i risultati e l'efficacia delle politiche attive del lavoro e dell'apprendimento permanente disciplinati dalla presente legge.
2. La Giunta regionale sulla base dei dati del Sistema informativo di cui all' articolo 9, mette a disposizione dell'Assemblea legislativa banche dati informatizzate anonime allo scopo di assicurare l'esercizio della funzione di valutazione da parte dell'Assemblea medesima.
3. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti, anche attraverso studi di valutazione su specifiche misure previste dalla legge medesima.
4. L'Assemblea legislativa può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini, soggetti attuatori e destinatari degli interventi previsti.
5. Al fine di analizzare l'implementazione della legge, la Giunta regionale, a partire dal mese di settembre 2019 e successivamente ogni anno, presenta all'Assemblea legislativa una relazione che fornisca informazioni sulle attività svolte, i soggetti accreditati coinvolti e gli effetti rispetto alle politiche attive del lavoro e alla formazione permanente. In particolare vengono inviati dati riguardanti:
a) il conseguimento degli obiettivi definiti nella programmazione di cui all' articolo 7;
b) i servizi erogati dai centri per l'impiego con particolare riguardo all'uso dell'assegno di ricollocazione ed il relativo esito per il lavoratore;
c) la coerenza tra gli interventi formativi a sostegno delle politiche attive del lavoro e il risultato occupazionale delle persone cui sono stati impartiti;
d) le assunzioni stabili favorite dal sistema degli incentivi alle imprese e ai soggetti promotori;
e) gli interventi di inclusione sociale, formazione ed attivazione al lavoro di cui all' articolo 33;
f) gli interventi realizzati per il sostegno delle attività di cui agli articoli 38 e 39;
g) gli interventi e la spesa regionale sostenuta per il sostegno alla responsabilità sociale delle imprese, per favorire il passaggio generazionale ed il rientro in Italia dei giovani e dei talenti, per promuovere la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
6. A partire dall'anno 2020 la Giunta regionale integra la relazione, di cui al comma 5, con i risultati delle analisi e degli studi svolti sulla base delle attività previste all' articolo 10.
7. Le competenti strutture dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.
8. L'Assemblea legislativa e la Giunta regionale rendono accessibili i dati e le informazioni raccolti per le attività valutative previste dalla presente legge e pubblicano i documenti relativi all'attività di cui al presente articolo.