Attività

Clausole valutative: L.R. 11 aprile 2018, n. 17 - Campania

Diffusione delle tecniche salvavita e dei concetti di prevenzione primaria quali la disostruzione delle vie aeree e la rianimazione cardiopolmonare

Art. 5
Clausola valutativa
1. La Giunta regionale, entro il 30 novembre di ciascun anno, presenta al Consiglio regionale una relazione dalla quale emerge lo stato di attuazione della presente legge e i risultati degli interventi.
A tal fine, con riferimento alle attività previste all’articolo 4, relaziona:
a) sul numero dei corsi realizzati e sul grado di soddisfazione degli stessi;
b) sulla misura in cui le iniziative promosse hanno soddisfatto il fabbisogno;
c) sul grado di diffusione delle iniziative sul territorio;
d) sulle criticità riscontrate e sugli interventi adottati per fronteggiarle.