Attività

Clausole valutative: L.R. 20 aprile 2018, n. 4 - Emilia Romagna

Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti

Art. 29
Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta regionale, anche avvalendosi del sistema informativo di cui all'articolo 28, presenta alla competente Commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:
a) cambiamenti introdotti nell'azione amministrativa ed eventuali criticità riscontrate;
b) effetti in termini di semplificazione del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) e del procedimento unico di VIA per la pubblica amministrazione ed i soggetti proponenti;
c) grado di partecipazione di amministrazioni pubbliche e di altri soggetti pubblici e privati interessati ai procedimenti, ed effetti prodotti.
2. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti.
3. Le competenti strutture dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.