Attività

Clausole valutative: L.R. 26 aprile 2018, n. 9 - Calabria

Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della ‘ndrangheta e per la promozione della legalità, dell’economia responsabile e della trasparenza

Art. 58
Clausola valutativa
1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati conseguiti nel favorire nel territorio regionale la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e nella promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile.
2. A tal fine ogni tre anni la Giunta regionale presenta alla Commissione consiliare contro la ‘ndrangheta una relazione che fornisce informazioni sulle misure previste nel PSLA di cui all'articolo 4, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
a) l'evoluzione dei fenomeni di illegalità collegati alla criminalità organizzata di tipo mafioso nelle sue diverse articolazioni rilevata nel territorio regionale, anche in relazione alla situazione nazionale;
b) la definizione e attuazione degli accordi e delle convenzioni di cui agli articoli 8, 21,26 unitamente alle modalità di selezione, numero e tipologia dei soggetti privati coinvolti;
c) la descrizione delle azioni finalizzate al recupero dei beni confiscati di cui all'articolo 17 con indicazione dell'ammontare dei contributi concessi e dei risultati raggiunti, anche con riferimento all'attività del Tavolo regionale sui beni e aziende sequestrati o confiscati di cui all’articolo 19;
d) l’istituzione e la gestione degli elenchi di merito, con particolare riguardo ai risultati derivanti per le imprese e gli operatori economici in essi iscritti, nonché gli altri interventi realizzati per promuovere il rating di legalità di cui all'articolo 9 e la responsabilità sociale delle imprese di cui all’articolo 23;
e) l'attuazione delle disposizioni volte a contrastare i comportamenti illegali che alterano il mercato del settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata con particolare riguardo alla definizione ed attuazione degli accordi finalizzati a potenziare le attività di controllo di cui all'articolo 26 e alle verifiche richieste ai sensi dell'articolo 28;
f) l'attuazione delle disposizioni volte a promuovere la trasparenza e la legalità nel settore dell'autotrasporto delle merci su strada e del facchinaggio con particolare riguardo alla definizione ed attuazione degli accordi per il potenziamento dell'attività ispettiva e di controllo di cui all'articolo 32, evidenziando specificamente i risultati ottenuti nel contrasto delle forme irregolari di utilizzo dei lavoratori;
g) l'attuazione e la valutazione dell'impatto della misura relativa al fenomeno del caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura di cui all'articolo 37;
h) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge e l'indicazione delle proposte per superarle.
3. La Giunta regionale, entro diciotto mesi dall'approvazione della legge, presenta alla commissione consiliare competente un rapporto sull'approvazione del PSLA di cui all’articolo 4 e sullo stato di attuazione delle azioni in esso previste, con particolare riguardo al livello di coordinamento ed integrazione raggiunti.
4. La Giunta regionale, entro diciotto mesi dall’approvazione della legge, approva un regolamento organizzativo sul funzionamento della Consulta e dell’Osservatorio di agli articoli 2 e 3, sentite le associazioni di cui all’articolo 5.
5. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.
6. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti anche attraverso la creazione, senza nuovi oneri a carico del bilancio regionale, di uno sportello virtuale sul sito istituzionale.