Attività

Clausole valutative: L.R. 30 aprile 2018, n. 16 - Puglia

Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari a chilometro zero e in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli

Art. 19
Clausola valutativa
Entro la fine del secondo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro il 31 marzo di ogni anno, la Giunta regionale trasmette alle competenti commissioni consiliari permanenti una relazione sullo stato di attuazione e sulla efficacia delle presenti norme.
1.
In particolare, la relazione deve contenere dati e informazioni in merito a:
a) iniziative attuate dalla Regione per la promozione, diffusione e conoscenza dei prodotti a chilometro zero di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a); b) entità e valorizzazione dei prodotti a chilometro zero, anche con riferimento ai livelli occupazionali nel settore; c) commercializzazione e diffusione della vendita dei prodotti a chilometro zero; d) diffusione dell’utilizzo di prodotti a chilometro zero nei servizi e attività di ristorazione, ricettività e trasformazione dei prodotti agricoli e agroalimentari operanti nel territorio regionale.