Attività

Clausole valutative: L.R. 9 maggio 2018, n. 4 - Umbria

Disciplina degli interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo - Modificazioni a leggi regionali

Art. 7
Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa valuta l'attuazione della presente legge ed i risultati progressivamente ottenuti nel prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo nelle sue diverse manifestazioni.
2. A tal fine, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza annuale, la Giunta regionale trasmette all'Assemblea una relazione che descrive e documenta: a) le caratteristiche e gli obiettivi degli interventi finanziati, i soggetti coinvolti, l'ammontare delle risorse assegnate e la loro distribuzione territoriale; b) i risultati raggiunti dai singoli interventi finanziati, anche con riferimento al grado di raggiungimento degli obiettivi dichiarati.
3. L'Assemblea legislativa valuta l'efficacia della presente legge anche tramite la realizzazione di studi di valutazione su specifici progetti finanziati, iniziative di consultazione pubblica e di valutazione partecipata, coinvolgendo cittadini, soggetti attuatori e destinatari degli interventi.
4. Le competenti strutture dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale si raccordano ai fini di una migliore valutazione della presente legge.
5. I soggetti coinvolti a vario titolo nell'attuazione della presente legge sono tenuti a fornire tutte le informazioni necessarie all'espletamento delle attività di valutazione previste dal presente articolo.
6. Gli esiti delle attività di valutazione sono resi pubblici e divulgati, anche attraverso il sito internet istituzionale dell'Assemblea legislativa ed il portale regionale di cui all' articolo 20 della l.r. 1/2016.