Attività

Clausole valutative: L.R. 19 giugno 2018, n. 26 - Puglia

Disciplina dell’apprendistato e norme in materia di “Bottega scuola”

Art. 10
Clausola valutativa
1. Il Consiglio regionale controlla con cadenza biennale lo stato di attuazione di quanto stabilito nella presente legge e ne valuta i risultati.
2. Per i fini di cui al comma 1 la Giunta regionale, anche avvalendosi dell’Osservatorio del mercato del lavoro, presenta al Consiglio regionale, previo parere della Commissione competente, una relazione che documenta e descrive:
a) gli interventi realizzati in attuazione della presente legge, specificando le risorse stanziate e utilizzate, i soggetti coinvolti nell’attuazione, il grado di partecipazione alle misure attivate, i benefici raggiunti e le loro caratteristiche;
b) le eventuali criticità verificatesi, le soluzioni messe in atto per farvi fronte, le possibili conseguenze sugli obiettivi previsti;
c) i risultati conseguiti.
3. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge.
4. Il Consiglio regionale rende pubblici i documenti che concludono l’esame svolto unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.