Attività

Clausole valutative: L.R. 21 giugno 2018, n. 21 - Veneto

Interventi regionali per la promozione e la diffusione dei diritti umani nonché la cooperazione allo sviluppo sostenibile

Art. 4
Clausola valutativa.
1. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale entro il mese di febbraio di ogni anno una relazione sull’attuazione della presente legge, sui risultati ottenuti rispetto agli obiettivi definiti nel piano annuale di attuazione degli interventi di promozione dei diritti umani e della cooperazione allo sviluppo sostenibile.
2. La relazione di cui al comma 1, unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l’esame, sono pubblicati nei siti internet del Consiglio regionale e della Giunta regionale.