Attività

Clausole valutative: L.R. 23 luglio 2018, n. 28 - Marche

Istituzione dell’Unità regionale per l’acquisto di energia elettrica e gas (URAE)

Art. 7
Clausola valutativa
1. La Giunta regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, trasmette alla Commissione assembleare competente una relazione sullo stato d’attuazione e sull’efficacia di questa legge. In particolare la relazione contiene dati e informazioni relativi:
a) alle iniziative attuate per lo sviluppo ed il consolidamento dell’URAE;
b) alle attività svolte dal tavolo tecnico;
c) alla diffusione e caratteristiche distintive delle iniziative volte alla promozione della costituzione di gruppi di clienti finali;
d) al numero, incremento e copertura territoriale dei gruppi di acquisto di clienti finali che hanno aderito ai bandi;
e) all’incremento nell’utilizzo finale di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili;
f) alle iniziative attuate dalla Regione per la diffusione e la conoscenza dell’URAE;
g) ai risparmi ottenuti dai soggetti aderenti alle iniziative di acquisto collettivo di energia elettrica o di gas naturale.