Attività

Clausole valutative: L.R. 06 agosto 2018, n. 32 - Marche

Disciplina degli interventi regionali di carattere educativo per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo, del cyberbullismo, del sexting e della cyberpedofilia

Art. 8
Clausola valutativa
1. A partire dal terzo anno successivo all'entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale trasmette all'Assemblea legislativa regionale, con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della legge contenente almeno le seguenti informazioni:
a) gli interventi e le azioni realizzati, specificandone i tempi di attuazione, i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati, il grado di raggiungimento degli stessi, la distribuzione territoriale, i soggetti coinvolti e le relative caratteristiche;
b) in che misura la Regione ha finanziato i singoli interventi e in che modo tali risorse risultano distribuite sul territorio regionale e fra i soggetti coinvolti;
c) le attività ed i servizi di educazione per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni oggetto di questa legge, comunque presenti sul territorio regionale nonché dei servizi di presa in carico dei soggetti coinvolti nelle dinamiche del bullismo, cyberbullismo, sexting e della cyberpedofilia, sulla base del monitoraggio effettuato dal Comitato di cui all'articolo 5;
d) le specifiche modalità di costituzione della rete regionale delle istituzioni, degli ordini professionali e delle associazioni impegnate nella realizzazione delle politiche indicate da questa legge e i soggetti che vi aderiscono;
e) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge e l'indicazione delle proposte per superarle;
f) i punti di forza e le criticità delle azioni poste in essere per realizzare il coordinamento degli interventi previsti dal piano di cui all'articolo 2, con quelli indicati al comma 5 dello stesso articolo.
2. Acquisita la relazione indicata al comma 1 nonché le relazioni degli Organismi regionali di garanzia di cui all'articolo 4 della l.r. 30/2016, l'Assemblea legislativa valuta l'attuazione di questa legge e i risultati progressivamente ottenuti nel prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo, del cyberbullismo, del sexting, della cyberpedofilia nonché della diffusione di notizie false e messaggi di odio.
3. L'Assemblea legislativa provvede, inoltre, a curare la divulgazione dei risultati della valutazione effettuata e rende accessibili i dati e le informazioni raccolti.