Attività

Clausole valutative: L.R. 06 agosto 2018, n. 33 - Marche

Disposizioni regionali per favorire la riduzione in mare e sulle spiagge dei rifiuti plastici

Art. 5
Clausola valutativa
1. A partire dal terzo anno successivo alla data di entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale trasmette all'Assemblea legislativa con cadenza annuale una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della legge contenente almeno le seguenti informazioni:
a) l'indicazione degli interventi, iniziative e progetti realizzati, specificandone i tempi di attuazione, la distribuzione territoriale, i soggetti coinvolti;
b) la quantificazione dei finanziamenti regionali concessi ripartita tra i singoli interventi e la distribuzione nel territorio regionale delle risorse erogate;
c) gli accordi di programma stipulati tra i soggetti istituzionali ed economico-sociali interessati, diretti alla individuazione e condivisione di percorsi e strumenti idonei a garantire il prelievo dei rifiuti plastici dispersi in mare, il loro recupero o il corretto smaltimento presso centri specializzati;
d) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge e l'indicazione delle proposte per superarle;
e) il trend della quantità di rifiuti derivanti dall'attività di pesca o raccolti dagli operatori della pesca in mare correttamente smaltiti;
f) il numero dei punti di raccolta differenziata realizzati nei porti.