Attività

Clausole valutative: L.R. 3 agosto 2018, n. 13 - Piemonte

Riconoscimento degli ecomusei del Piemonte

Art. 10
Clausola valutativa
1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti dagli ecomusei riconosciuti in termini di sviluppo locale, di sostenibilità ambientale e di cura del paesaggio.
2. Per le finalità di cui al comma 1, trascorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge e con periodicità triennale, la Giunta regionale, avvalendosi dei dati forniti dal Comitato tecnicoscientifico e dal Laboratorio ecomusei, presenta alle commissioni consiliari competenti e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, una relazione che fornisce in particolare le seguenti informazioni:
a) una descrizione sintetica sullo stato di attuazione della legge e le eventuali criticità incontrate;
b) le attività svolte dagli ecomusei riconosciuti in relazione a quanto disposto, in particolare, dagli articoli 1, 2 e 7;
c) un riepilogo dei contributi concessi ai sensi dell'articolo 9, da cui si ricava l'andamento della spesa;
d) i criteri di ammissione e le modalità di concessione dei contributi, il tipo, il numero delle domande ammesse e l'entità dei singoli contributi erogati.
3. Nella relazione è inserita una apposita sezione riguardante il contributo dato dagli ecomusei allo sviluppo della microeconomia dei territori interessati;
4. Le relazioni sono rese pubbliche, unitamente a eventuali documenti che ne concludono l'esame, anche attraverso il sito istituzionale del Consiglio regionale.
5. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi 2 e 3.